giovedì 9 febbraio 2012

Registro Nazionale degli educatori ed animatori di Legambiente.

Per chi deve iscriversi o rinnovare l'iscrizione al registro.

Se avete bisogno di informazioni non esitate a contattarmi.

Luca Petitto 0287386480 scuola.lombardia@legambiente.org

Registro Nazionale
degli Educatori Ambientali
di Legambiente

Premessa

Il presente regolamento stabilisce i criteri per l’istituzione del Registro Nazionale degli Educatori Ambientali di Legambiente e i requisiti di accesso allo stesso.

Il presente regolamento è adottato dalla Segreteria Nazionale di Legambiente Scuola e Formazione del 22/12/2009 e verrà deliberato quale strumento interno all’associazione durante la prima Assemblea Nazionale di Legambiente Scuola e Formazione programmata.

REGOLAMENTO

Art. 1 - L’Educatore Ambientale, attraverso la promozione e la realizzazione di attività educative in ambiente, favorisce la crescita della persona e delle comunità, lo sviluppo di competenze, offre supporto alle attività educative proprie della scuola, sviluppa momenti di formazione ed educazione formale, non formale, informale sia per ragazzi sia per adulti, secondo le motivazioni, i principi e le finalità del progetto culturale di Legambiente. L'Educatore Ambientale di Legambiente progetta organizza e gestisce corsi di educazione ambientale, attività didattiche e formative, corsi di aggiornamento e formazione per docenti e insegnanti, corsi di formazione professionalizzanti per professionisti di vari settori.
Le attività Educative, Didattiche e Formative dell'Educatore Ambientale di Legambiente vengono svolte da Legambiente Scuola e Formazione, l’associazione professionale di educatori ed insegnanti di Legambiente, accreditata presso il Ministero dell’Istruzione per la formazione del personale scolastico (DM 177/2000, art. 4).

Art. 2 – L'educatore Ambientale di Legambiente non opera in proprio ma nel contesto dell’organizzazione dei Centri di Educazione Ambientale, dei Circoli di Legambiente, e comunque delle articolazioni territoriali dell’associazione.
Accedono al Registro Nazionale degli Educatori Ambientali di Legambiente, coloro che si iscrivono ed intraprendono l’iter formativo condiviso.
Sono iscrivibili al registro gli operatori che:
-sono soci formatori di Legambiente regolarmente iscritti;
-hanno partecipato nell'anno precedente, ai corsi di formazione, aggiornamento e iniziative politiche (come ad esempio, l’annuale assemblea dei circoli, corsi, seminari, convegni proposti nel calendario di formazione nazionale), proposti dall'associazione per almeno 25 ore annue, calcolate sulle certificazioni rilasciate dal Nazionale Scuola e Formazione;
-vengono presentati all'iscrizione dal Presidente del circolo di appartenenza, che contestualmente, ne dà comunicazione al proprio comitato regionale di Legambiente e al responsabile scuola regionale;
-presentino la domanda entro il mese di aprile dell'anno in corso secondo modulo allegato compilato in ogni sua parte, che dovrà essere spedito via mail all’indirizzo scuola.formazione@legambiente.it, all’attenzione della Presidenza Nazionale di Legambiente Scuola e Formazione.

Art. 3 – L'iscrizione al registro nazionale ha durata biennale; allo scadere di questo periodo il soggetto interessato dovrà presentare nuova domanda di iscrizione.
Si recede o si decade dal Registro:
-per manifesta volontà dell'interessato;
-per scadenza dei termini di iscrizione;
-per insindacabile giudizio di esclusione deciso dall'organo di Segreteria Nazionale di Legambiente Scuola e Formazione, sentite le strutture territoriali di Legambiente e di Legambiente Scuola e Formazione per inadempimento o comportamenti disdicevoli o lesivi verso l'associazione, le sue articolazioni, i suoi componenti, o i fruitori dei servizi offerti.
Il giudizio di esclusione potrà essere deciso inoltre, per:
-comportamento in contrasto con l’etica associativa;
-atti sconvenienti per il buon nome dell'associazione;
-mancata frequenza alle attività formative e di aggiornamento;
-condanne per qualsiasi reato passate in giudizio.

Art. 4 – Il Registro Nazionale degli Educatori Ambientali è documento pubblico e diffuso dall'associazione tramite i propri organi di comunicazione o prodotto su richiesta. Il registro potrà essere modificato in qualsiasi momento dall'associazione secondo quanto stabilito dallo statuto, in tali casi si provvederà a dare ampia comunicazione agli iscritti.

Art. 5 – Per ottenere l’accesso al Registro occorre:
- essere in possesso di diploma di scuola media superiore o titoli superiori o chi, in assenza dei suddetti titoli di studio, possa certificare un’esperienza professionale decennale in questo campo;
- essere regolarmente tesserato come socio formatore di Legambiente;
- aver corrisposto la quota biennale di iscrizione al Registro;
- aver frequentato le attività di formazione annualmente proposte da Legambiente Scuola e Formazione, come da art.2.

Art. 6 – Spetta alla Presidenza Nazionale di Legambiente Scuola e Formazione, verificare il curriculum formativo di quanti inoltrano richiesta di iscrizione al Registro. Spetta, inoltre, alla Presidenza medesima, l'accettazione delle domande di iscrizione al Registro, sentiti anche il Presidente Regionale di Legambiente ed il responsabile di Legambiente Scuola e Formazione del regionale di competenza.

Art. 7 - Spetta alla Presidenza Nazionale verificare biennalmente anche attraverso le strutture territoriali dell’Associazione, la persistenza dei requisiti minimi per l'iscrizione all’Albo.

Art. 8 – La quota di iscrizione all’albo è fissata in € 20,00 biennali e dà diritto:
▪ all’invio dell'attestato di iscrizione, contenente i dati identificativi dell’Educatore Ambientale con relativo numero di iscrizione al registro;
▪ allo sconto del 10% sulla quota di iscrizione a tutte le iniziative nazionali (convegnistiche, formative, seminariali…)
▪ sconto del 20% sulle pubblicazioni.

Art. 9 – La quota annuale di iscrizione al registro dovrà essere versata in un’unica soluzione alla Presidenza Nazionale di Legambiente Scuola e Formazione sul CCP n° 73780389, intestato a Associazione Legambiente Scuola e Formazione IBAN IT57 I076 0103 2000 0007 3780 389 indicando la causale del versamento (iscrizione registro nazionale degli educatori), il nominativo per cui il versamento viene effettuato e gli anni di riferimento.

Art. 10 - Norme transitorie
Queste norme hanno validità unicamente rispetto al primo anno di esercizio e disciplinano l'iscrivibilità dei candidati al Registro degli educatori di Legambiente.
Saranno iscrivibili per il primo anno, coloro che:
- sono in possesso di diploma di scuola media superiore o titoli superiori o chi, in assenza dei suddetti titoli di studio, può certificare un’esperienza professionale decennale in questo campo;
- sono regolarmente tesserati, per l'anno in corso a Legambiente;
- hanno corrisposto alla Presidenza Nazionale la quota biennale di iscrizione al Registro;
- si impegnano a frequentare i corsi di formazione e aggiornamento proposti dell'associazione e a partecipare attivamente alle attività istituzionali dell’associazione per un minimo di 25 ore annue;
-vengono presentati all'iscrizione dal circolo di Legambiente di appartenenza, che contestualmente ne dà comunicazione al proprio comitato regionale;
-presentano la domanda entro il 30 giugno 2010 secondo il modulo allegato compilato in ogni sua parte, che dovrà essere spedito via mail all’indirizzo scuola.formazione@legambiente.it, all’attenzione della Presidenza Nazionale di Legambiente Scuola e Formazione, oggetto: Iscrizione Registro.

MODULO DI DOMANDA





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